La Regione Lazio proroga fino al 30 settembre 2026 le misure per la tutela dei lavoratori esposti alle alte temperature. Il divieto riguarda specifiche attività svolte all’aperto, dalle ore 12:30 alle 16:00, nei giorni in cui Worklimate segnala un livello di rischio “ALTO”.
Con l’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00004 del 2 settembre 2026, la Regione ha disposto la proroga delle misure già adottate nei mesi scorsi per la prevenzione dei rischi connessi al caldo e alla prolungata esposizione al sole durante l’attività lavorativa.
Le disposizioni, inizialmente previste fino al 15 settembre, continueranno quindi ad applicarsi
dal 16 settembre al 30 settembre 2026 su tutto il territorio regionale.
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Il divieto di lavoro all’aperto si applica esclusivamente nei giorni in cui la mappa Worklimate segnala un livello di rischio “ALTO” per i lavoratori esposti al sole con attività fisica intensa.
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Quali attività sono interessate
Il divieto riguarda le attività lavorative svolte all’aperto nei seguenti settori:
- agricoltura e florovivaismo, comprese le attività di manutenzione delle aree verdi;
- cantieri edili e attività affini, compresi i cantieri stradali di manutenzione, la verifica dei ponti e lo sfalcio dell’erba sulle banchine;
- cave e relative pertinenze esterne;
- logistica di piazzale;
- consegna di beni per conto altrui in ambito urbano effettuata con velocipedi o veicoli a motore a due ruote.
Cosa devono fare le imprese
Le imprese interessate devono prestare particolare attenzione all’organizzazione dell’attività lavorativa e
verificare quotidianamente il livello di rischio indicato dalla piattaforma Worklimate.
Nei giorni in cui, per il territorio interessato, la mappa relativa ai
“lavoratori esposti al sole con attività fisica intensa – ore 12:00”
segnala un rischio ALTO, l’attività lavorativa nelle condizioni previste dall’Ordinanza
non può essere svolta dalle ore 12:30 alle ore 16:00.
Restano gli obblighi di prevenzione contro il rischio da calore
Indipendentemente dal divieto previsto nelle giornate a rischio elevato, restano ferme le misure che il datore di lavoro è tenuto ad adottare per tutelare i lavoratori dagli effetti delle alte temperature.
Tra le misure richiamate dall’Ordinanza rientrano, in particolare:
- la corretta idratazione dei lavoratori;
- la disponibilità costante di acqua fresca;
- la previsione di adeguate pause lavorative;
- l’utilizzo di vestiario idoneo;
- la rotazione del personale;
- le misure organizzative previste dalla valutazione dei rischi aziendale.
Particolare attenzione deve inoltre essere riservata ai lavoratori maggiormente vulnerabili, anche tenendo conto delle eventuali prescrizioni o limitazioni formulate dal medico competente.
Le eccezioni
Il divieto non si applica alle Pubbliche Amministrazioni, ai concessionari di pubblici servizi e ai loro appaltatori quando siano impegnati in interventi non differibili di pubblica utilità, protezione civile o salvaguardia della pubblica incolumità.
Anche in questi casi devono comunque essere adottate idonee misure organizzative e operative per ridurre a un livello accettabile il rischio di esposizione alle alte temperature.
La mancata osservanza degli obblighi previsti dall’Ordinanza comporta le conseguenze sanzionatorie previste dall’art. 650 del Codice penale, salvo che il fatto costituisca un reato più grave.
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Le imprese interessate sono invitate a consultare quotidianamente la piattaforma Worklimate e a programmare l’organizzazione dei turni e delle attività all’aperto tenendo conto delle limitazioni previste dall’Ordinanza regionale.
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