Con il DL 127/2021 viene esteso l’obbligo del Certificato verde a tutti i lavoratori, anche in ambito lavorativo privato. Nello specifico, dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021 (data che coincide con la fine dello stato di emergenza) a chiunque svolge attività lavorativa è fatto obbligo – ai fini dell’accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta – di possedere e di esibire, su richiesta, il c.d. Green pass.
A chi si applica?
La normativa ha un campo di applicazione particolarmente ampio, in quanto si applica a tutti i lavoratori (ai dipendenti, agli autonomi, a coloro che svolgono attività di formazione o anche di volontariato). Il divieto di accesso senza Green Pass riguarda qualsiasi luogo dove si svolge la prestazione lavorativa, e riguarda pertanto anche le casistiche di prestazioni di lavoro svolte al di fuori della sede aziendale (ad esempio nei cantieri etc).
A chi non si applica?
La norma non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale, sulla base di idonea certificazione rilasciata secondo i criteri definiti dalla Circolare del Ministero della Salute.
Cosa deve fare il datore di lavoro?
Il datore di lavoro ha l’obbligo di verificare il rispetto delle prescrizioni normative, ossia dovrà verificare, anche a campione, il possesso del green pass da parte di coloro che accedono al luogo in cui si svolge la prestazione lavorativa per ragioni lavorative, formative o di volontariato.
Come dovranno essere svolte le verifiche?
Le verifiche potranno essere svolte – anche attraverso modalità a campione – prioritariamente all’accesso ai luoghi di lavoro tramite l’applicazione ufficiale VerificaC19. Ogni datore di lavoro può incaricare un suo dipendente per le verifiche di possesso del green pass.
Chi effettua le verifiche?
La responsabilità di effettuare le verifiche è in capo al Datore di Lavoro, il quale nomina uno o più incaricati con atto formale, al quale dovrà fornire le istruzioni per l’esercizio della verifica. Le verifiche riguardano anche i “soggetti terzi” che entrano nel luogo di lavoro per svolgere una prestazione lavorativa anche in virtù di un contratto esterno. Non è previsto che effettuino le verifiche i clienti cittadini privati che si avvalgono di prestazioni di servizi.
Cosa succede se il lavoratore non ha il green pass?
Il lavoratore privo di green pass non potrà accedere al luogo in cui si svolge l’attività lavorativa e sarà considerato assente ingiustificato fermo restando il diritto alla conservazione del posto di lavoro e non può ricevere sanzioni disciplinari.
Per le imprese con meno di 15 dipendenti, tuttavia, c’è una particolare disposizione. In queste imprese, infatti, il datore di lavoro può avere una specifica esigenza di sostituire quel dipendente, senza doversi addossare il rischio di dover accettare il rientro del lavoratore precedentemente sprovvisto di Green Pass, dovendo pagare di conseguenza contemporaneamente due lavoratori.
Quali sono le sanzioni previste ?
Per il dipendente sprovvisto di Green Pass è prevista una sanzione amministrativa da 600 a 1500 €uro. Per il datore di Lavoro in caso di mancata osservanza di quanto previsto in materie di controllo e verifica una sanzione amministrativa da 400 a 1000 €uro.
Considerazioni in materia di trattamento di dati personali:
In merito alla modalità di verifica del ”Green Pass” ed alla luce dei vari pronunciamenti dell‘Autorità di controllo in materia di protezione dei dati personali, si ritiene di poter affermare che attualmente non sussistono elementi significativi diversi rispetto a quanto già esposto in passato in materia di privacy.
il datore di lavoro in ogni caso non può acquisire alcun tipo di dato riferito al Green Pass e/o alla certificazione di esenzione, né tantomeno mantenere fotocopie degli stessi
Ulteriori approfondimenti potranno essere resi disponibili attraverso l’apposita sezione FAQ predisposta dal Governo: https://www.dgc.gov.it/web/faq.html